GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere a qualsiasi titolo tra L.C.N. e gli investitori o l’offerente, le parti si danno atto e accettano reciprocamente di adeguarsi alla seguente procedura:

Qualora il Procedimento di Mediazione si concluda senza un accordo o comunque ricorrano le condizioni previste dal D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la parte interessata potrà procedere con l’instaurazione della controversia giudiziale. Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante l’instaurazione, l’interpretazione e/o l’esecuzione dell’accordo tra le parti, ad eccezione dei casi in cui l’utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D. Lgs n. 206/2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Si fa comunque presente che ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui è tenuta anche L.C.N., l’investitore qualificabile come investitore privato, potrà ricorrere, prima di adire le vie legali, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito con Regolamento CONSOB n. 19602/2016.
Si precisa che:

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