GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
- In una prima fase le parti tenteranno il medesimo iter procedurale che viene seguito per la gestione di un reclamo (di cui al comma 9).
- In caso di mancato buon fine del tentativo di conciliazione, la parte interessata potrà esperire un procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013. Il Procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e dovrà essere iniziato presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale controversia giudiziale.
Qualora il Procedimento di Mediazione si concluda senza un accordo o comunque ricorrano le condizioni previste dal D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la parte interessata potrà procedere con l’instaurazione della controversia giudiziale. Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante l’instaurazione, l’interpretazione e/o l’esecuzione dell’accordo tra le parti, ad eccezione dei casi in cui l’utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D. Lgs n. 206/2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
Si fa comunque presente che ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui è tenuta anche L.C.N., l’investitore qualificabile come investitore privato, potrà ricorrere, prima di adire le vie legali, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito con Regolamento CONSOB n. 19602/2016.
Si precisa che:
- il diritto di ricorrere all’Arbitro, non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- i reclami ricevuti vengono valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro. In caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, l’investitore verrà opportunamente informato circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro;
- L’indirizzo web di tale organismo è il seguente: www.acf.consob.it. Esso anche pubblicato nella pagina Home Page del Portale nel menu footer.